Conseguenze della definitività del decreto ingiuntivo. Copertura del "dedotto e deducibile" nel contratto d'appalto.
Pubblicato il 19/04/19 00:00 [Doc.6173]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'avv. Fabrizio Gioffredi

La formazione del giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale qualora, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., il relativo giudizio si sia estinto e sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione.

Si applica anche al decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito di estinzione del giudizio di opposizione il principio secondo cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" e si estende al titolo del diritto di credito fatto valere con la domanda giudiziale.

Il giudicato che promana dal decreto ingiuntivo emesso sulla base della domanda di pagamento del corrispettivo per l'opera, non copre solo l'accertamento del diritto di credito dell'appaltatrice, ma anche il titolo di quel diritto, costituito dal contratto concluso tra le parti e dall'esatto adempimento all'obbligazione assunta nei confronti della committente, di esecuzione a regola d'arte dell'opera.


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