Negoziazione assistita obbligatoria e cause per il recupero di compensi di avvocato.
Pubblicato il 23/06/15 16:36 [Doc.622]
di Redazione IL CASO.it


Massime a cura del Dott. Massimo Vaccari

La causa nella quale l’avvocato abbia chiesto la condanna del proprio ex cliente al pagamento della somma di euro 8.400,74 a titolo di compenso professionale, se promossa nelle forme del procedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c., rientra tra quelle per le quali la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014.

La causa promossa ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 150/2011, al pari di quelle di cui all’art. 82 comma 1 c.p.c., non sono soggette all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, rientrando nella categoria delle controversie nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.l. 132/2014.


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