Mediazione disposta dal giudice: non basta un semplice incontro informativo delle parti avanti al mediatore
Pubblicato il 21/05/19 00:00 [Doc.6259]
di Redazione IL CASO.it


Con la decisione che si allega è affermata l'insufficienza ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda della celebrazione di un mero incontro informativo delle parti avanti al mediatore, senza cioè alcuna concreta attività di mediazione effettiva; ciò in consapevole contrasto con il diverso principio di diritto recentemente espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8473 del 27.3.2019 nella materia analoga della mediazione obbligatoria ante causam.

Allo stesso tempo si è disatteso il diverso orientamento, secondo cui, in caso di mediazione per ordine del giudice, le parti dovrebbero in ogni caso procedere a mediazione effettiva con completo esperimento della procedura oltre il primo incontro, sempre ai fini della procedibilità.

Sono state affrontate poi le problematiche inerenti ai costi, anche legali, della procedura di mediazione e quelle inerenti la compatibilità dell'istituto con il quadro costituzionale e sovranazionale. Sul punto è stata data risposta senz'altro affermativa.


© Riproduzione Riservata