Termine dilatorio di 60 giorni e chiamata in causa dall'assicuratore con domanda di regresso ex art. 2055 c.c.
Pubblicato il 22/06/19 00:00 [Doc.6371]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, ai sensi del quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria di un altro danneggiante (e del suo assicuratore) per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna ex art. 2055 c.c. dell'obbligazione solidale, atteso che tale domanda non ha ad oggetto alcuna richiesta di risarcimento del danno, trovando invece titolo nella disciplina dei rapporti tra coobbligati solidali.


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