Contratti del consumatore – clausole vessatorie – accertamento – onere della prova
Pubblicato il 30/06/15 16:26 [Doc.644]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Oristano 10 giugno 2015 (Giud. Angioi)

Segnalazione e massima del dott. Antonio Angioi

Contratti del consumatore – clausole vessatorie – accertamento – onere della prova

In presenza di clausole che si presumono vessatorie nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, il professionista è gravato dell'onere di dare la prova contraria, atta a vincere la presunzione relativa di vessatorietà stabilita in favore del consumatore, con riferimento alla possibilità di profittare di vantaggi compensativi concretamente idonei a ricondurre ad equità un contratto altrimenti notevolmente squilibrato nei diritti e negli obblighi rispettivamente attribuiti alle parti, nonché di dimostrare che la clausola, malgrado sia stata unilateralmente predisposta, abbia formato oggetto di specifica trattativa con il consumatore (individuale, seria ed effettiva). In difetto, si ha nullità parziale del contratto, con correlativa esclusione degli effetti della clausola riconosciuta vessatoria, a prescindere dal fatto che la disposizione sia stata specificamente approvata per iscritto, stante l’applicazione della speciale disciplina dettata per i contratti del consumatore (nella specie, si è ritenuta vessatoria, in quanto d’importo manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’economia dell’affare, la clausola penale che prevedeva, per il caso di inadempimento di un particolare divieto, il pagamento di una somma di oltre dieci volte superiore al corrispettivo convenuto per un intero anno).


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