PCT: deposito telematico di atto processuale in fascicolo non pertinente per errore nella compilazione del file DatiAtto
Pubblicato il 30/06/15 16:28 [Doc.645]
di Redazione IL CASO.it


Procedimento civile – processo civile telematico – deposito telematico di atto processuale in fascicolo non pertinente per errore nella compilazione del file DatiAtto – nullità del deposito
Procedimento civile – processo civile telematico – deposito telematico di atto processuale – nullità del deposito – irrilevanza del perfezionamento al momento di generazione della “ricevuta di avvenuta consegna”
Procedimento civile – processo civile telematico – remissione in termini – condizioni

Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente (per errore nella compilazione del file DatiAtto) è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.), ossia di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice.
L’art. 16-bis co. 7 legge 17.12.2012 n. 221, secondo cui “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”, ha la funzione di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito per ritardi di lavorazione a lui non imputabili, ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili (nella specie è stato giudicato tardivo il deposito dell’atto telematico, nel corretto fascicolo, a seguito di rifiuto del primo deposito da parte della cancelleria).
La parte che è incorsa in una decadenza a lei non imputabile nel deposito di un atto telematico (memoria ex art. 183 c.p.c.) può essere rimessa in termini. In linea di principio, la remissione in termini richiede il verificarsi di almeno una tra queste due condizioni: a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito; b) grave ritardo del cancelliere nell’esecuzione dei controlli manuali, accettazione/rifiuto dell’atto (Nella specie è stata esclusa la remissione in termini poiché l’errore di compilazione ricade nella sfera della parte e la cancelleria ha rifiutato l’atto erroneamente indirizzato nel giorno lavorativo immediatamente successivo).

Segnalazione e massima del Dott. Enrico Astuni


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