PCT: deposito telematico di istanza analogica notificata in formato cartaceo e mancata certificazione di conformità all’originale
Pubblicato il 02/07/15 18:10 [Doc.650]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima del Dott. Alberto Barbazza, Giudice Tribunale Treviso

Procedimento civile – processo civile telematico - deposito telematico di istanza analogica notificata in formato cartaceo e mancata certificazione di conformità all’originale – necessità - rigetto istanza concessione esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 che introduce nel d.l. 179/2012 gli articoli 16 decies e 16 undecies, il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche è tenuto ad attestare la conformità della copia al predetto atto. Qualora tale necessaria attestazione manchi, la notifica dell’atto non potrà ritenersi provata.


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