Decadenza del sindaco c.d. sanzionatoria e delibera del collegio sindacale o dell'assemblea
Pubblicato il 11/10/19 00:00 [Doc.6686]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Francesco Dimundo

Le ipotesi di decadenza c.d. sanzionatoria del sindaco, di cui agli artt. 2404 e 2405 c.c. (mancata partecipazione del sindaco - senza giustificato motivo - a due riunioni del collegio, alle assemblee, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo), così come le ipotesi di decadenza c.d. ordinaria previste dall'art. 2399, lettera c), c.c. (ovverosia l'essere il sindaco legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quello sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza) non possono operare automaticamente, ma è necessario a tal fine un accertamento della decadenza deliberato dal collegio sindacale o dall'assemblea, esplicitamente ovvero implicitamente, con la sostituzione del sindaco decaduto, in considerazione delle ineludibili esigenze garantiste che impongono l'attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza medesima.


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