Incidenza delle Istruzioni della Banca d'Italia sul diritto di recesso di un socio di una banca cooperativa
Pubblicato il 17/10/19 00:00 [Doc.6707]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata

Nelle società cooperative, a differenza di quelle per azioni, le ipotesi di recesso del socio possono essere estese convenzionalmente e possono assumere il contenuto più vario sia in termini di presupposti dell'exit che di limiti o condizioni di efficacia della dichiarazione di recesso.

Le Istruzioni che la Banca di Italia può emanare in forza dell'art. 4, 1° comma, T.U.B. nell'esercizio del suo potere di vigilanza costituiscono fonte secondaria del diritto solo se, nei casi espressamente previsti dalla legge, integrino il dettato normativo mentre, laddove si limitino ad impartire direttive o ad offrire criteri di specificazione o interpretazione di una norma, vincolano esclusivamente i soggetti vigilati e non costituiscono fonte integrativa del contratto, salvo che siano espressamente richiamate in esso.

Pertanto una banca cooperativa non può opporsi al recesso di un socio, giustificato dal venir meno del requisito della residenza o del lavoro continuativo nella zona di competenza territoriale della banca, sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, che danno rilievo a tali fini anche all'esistenza in detta zona di immobili su cui il socio vanta diritti reali, se dette istruzioni non sono espressamente richiamate nello statuto.


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