Sospensione dei contratti ex art. 169bis L.F. e audizione del terzo contraente
Pubblicato il 14/07/15 06:53 [Doc.676]
di Redazione IL CASO.it


CONCORDATO PREVENTIVO – RAPPORTI PENDENTI – dl n° 83 del 2015 – istanza di sospensione dei contratti bancari di anticipazione ex articolo 169 bis.

Non può essere accolta l’istanza di sospensione “inaudita altera parte” dei contratti bancari di apertura di credito in conto corrente ai sensi dell’articolo 169 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267 in quanto il testo dell’articolo 169 bis, introdotto dal decreto legge n° 83 del 2015, applicabile alle istanze presentate dopo la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 23, ottavo comma, impone la previa audizione dell’altro contraente.

L’istanza di sospensione ex articolo 169 bis della legge fallimentare dei contratti bancari di apertura di credito in conto corrente non produce la sospensione delle cessioni di credito opponibili, né dei mandati all’incasso con patto di compensazione, già conclusi tra banca e cliente a fronte delle anticipazioni ricevute.

Massime a cura di Luciano Varotti, Giudice delegato nel Tribunale di Reggio Emilia


© Riproduzione Riservata