Mancato pagamento del credito contestato e risoluzione del concordato preventivo
Pubblicato il 14/07/15 06:56 [Doc.677]
di Redazione IL CASO.it


CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE – creditori contestati – deposito delle somme spettanti.

Il creditore che non sia stato pagato dal debitore in concordato preventivo, in quanto il credito è giudizialmente contestato, con giudizio ancora in corso, non può chiedere la risoluzione del concordato, dato che non è configurabile alcun inadempimento sino al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce la controversia. Può però chiedere che il debitore proceda al deposito delle somme ai sensi dell’articolo 136, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, richiamato dal successivo articolo 185, secondo comma.

CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - Creditori - Divieto di esecuzione forzata - Operatività - Termine finale.

L’articolo 168 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267 - che individua come termine finale, sino al quale sussiste il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, quello della definitività del decreto di omologazione – va coordinato con l’articolo 184 della legge fallimentare, a mente del quale il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori.
Ne deriva che il creditore, anche dopo l’omologazione, non può agire esecutivamente sul patrimonio dell’imprenditore in concordato preventivo, anche se sono scaduti i termini per l’adempimento della proposta concordataria, ma può solo chiedere la risoluzione del concordato e, eventualmente, il fallimento.

Massime a cura di Luciano Varotti, Giudice delegato nel Tribunale di Reggio Emilia


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