Pignoramento eseguito dopo che il giudice abbia sospeso l'efficacia esecutiva del titolo
Pubblicato il 22/11/19 00:00 [Doc.6840]
di Redazione IL CASO.it
Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 03)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO
Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata ex art. 615, primo comma, c.p.c. - Pignoramento eseguito successivamente - Nullità - Sussistenza
Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
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