Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo
Pubblicato il 22/11/19 00:00 [Doc.6841]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO

Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. - Poteri del giudice adito con opposizione a precetto - Inizio dell'esecuzione forzata - Irrilevanza - Provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - Effetti sulle procedure esecutive

Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).


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