Responsabilità civile dei magistrati ed eliminazione del filtro di ammissibilità ex l.18/2015: non è reclamabile il provvedimento del tribunale che ritiene applicabile la nuova disposizione ai giudizi pendenti
Pubblicato il 25/07/15 11:59 [Doc.693]
di Redazione IL CASO.it


Responsabilità civile dei magistrati - Eliminazione del filtro di ammissibilità di cui alla legge 27 febbraio 2015 n. 18 - Provvedimento del tribunale che ritiene applicabile la nuova normativa ai giudizi pendenti - Reclamo immediato alla corte d'appello - Inammissibilità

Il provvedimento con il quale il tribunale dichiara inapplicabili le modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18, con specifico riferimento alla eliminazione del filtro di ammissibilità alla domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile dei magistrati, non è reclamabile alla corte d'appello, trattandosi di provvedimento interlocutorio in ordine a questioni processuali non idoneo a definire il giudizio avanti al tribunale. (Nel caso di specie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva proposto reclamo immediato alla Corte d'Appello contro il provvedimento del Tribunale che aveva ritenuto applicabile l'eliminazione del cd. filtro di ammissibilità anche ai giudizi pendenti sul presupposto che, in mancanza di disposizioni transitorie e trattandosi di norma di natura processuale deve farsi applicazione del principio generale tempus regit actum)


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