La rilevazione del TEGM condotta esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi non consente il raffronto del tasso soglia con quello applicato agli interessi di mora
Pubblicato il 26/07/15 16:44 [Doc.696]
di Redazione IL CASO.it
segnalazione Avv. Paolo Maria Tosi
Contratto di mutuo â Usura bancaria â Verifica superamento soglie â Cumulo interessi corrispettivi e moratori â Esclusione
Gli arresti della Suprema Corte nelle sentenze n. 350/2013 e n. 5324/2003 non consentono di sommare al tasso degli interessi corrispettivi il tasso degli interessi moratori, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dellâusura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dellâusurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.
Contratto di mutuo â Usura bancaria â Verifica superamento soglie â Cumulo interessi corrispettivi e moratori â Esclusione
Deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse pattuiti ma va ulteriormente precisato come allo stato non si possa neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia.
Contratto di mutuo â Usura bancaria â Verifica superamento soglie â Interessi moratori â Impossibilità di confronto con il tasso soglia
Il fatto che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori allâerogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari. La tesi relativa allâimpossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso Soglia ai fini di verificarne lâusurarietà , oggi appare ulteriormente confortata dal D.L. 132/2014 convertito con la Legge 10 novembre 2014 n. 162.
© Riproduzione Riservata