la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a statuire su una controversia frontaliera di carattere internazionale che non rientra nell'ambito del diritto dell'Unione
Pubblicato il 19/12/19 00:00 [Doc.6975]
di Redazione IL CASO.it


Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-457/18 Slovenia/Croazia

Le violazioni del diritto dell'Unione addebitate dalla Slovenia alla Croazia presentano un carattere accessorio rispetto alla questione della determinazione della frontiera tra questi due Stati, che rientra nell'ambito del diritto internazionale pubblico La Slovenia e la Croazia sono divenute membri dell'Unione europea rispettivamente il 1° maggio 2004 e il 1° luglio 2013.

Tra le condizioni politiche per l'adesione della Croazia all'Unione figurava la risoluzione della controversia frontaliera con la Slovenia. Così, nel novembre 2009, con la firma di un accordo arbitrale, i due Stati interessati si sono impegnati a sottoporre detta controversia alla decisione di un tribunale arbitrale internazionale costituito a tale scopo. Al momento della firma del Trattato di adesione della Croazia, nel 2011, l'accordo arbitrale era stato concluso, ma il procedimento arbitrale non era ancora iniziato.

Il tribunale arbitrale è stato istituito nel corso del 2012. Dinanzi al tribunale arbitrale, la fase scritta è iniziata nel febbraio 2013 e l'udienza di discussione si è svolta nel giugno 2014. Tuttavia, nel corso del procedimento arbitrale, a causa di una comunicazione ex parte tra l'arbitro nominato dalla Slovenia e l'agente di tale Stato, la Croazia ha, anzitutto, chiesto al tribunale arbitrale la sospensione di tale procedimento e, in seguito, ha comunicato alla Slovenia e al tribunale la propria decisione di risolvere l'accordo arbitrale. La Croazia non ha più partecipato al procedimento arbitrale. Dopo la modifica della sua composizione, il tribunale arbitrale ha proseguito i lavori e, il 29 giugno 2017, ha emesso un lodo arbitrale avente ad oggetto la definizione dei confini terrestre e marittimo tra i due Stati interessati.

Segue nell'allegato


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