Divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014: conferma anche dalla sezione feriale del Tribunale di Milano in sede di reclamo
Pubblicato il 09/08/15 00:32 [Doc.711]
di Paolo Fiorio, Avvocato
Tribunale Milano, 8 agosto 2015, Sezione Feriale, Gentile Presidente, Borrelli Relatore Intesa Sanpaolo vs. Movimento Consumatori
Associazioni consumatori â legittimazione ad agire â inibitoria â interessi collettivi â correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali (cod. cons. artt. 2, 137, 139, 140; t.u.b. art. 120)
Le associazioni di consumatori iscritte allâelenco di cui allâart. 137 cod. cons. sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi per chiedere lâinibitoria di comportamenti che siano contrari agli interessi collettivi, quali lâapplicazione di clausole contrattuali contrarie a disposizioni di legge e quindi in contrato con gli interessi collettivi alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
Divieto di anatocismo â capitalizzazione â conteggio (art. 120 t.u.b)
La modifica dellâart. 120, II comma Tub di cui allâart. 1, comma 629 L. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dallâinterpretazione letterale dellâespressione âgli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulterioriâ, in collegamento col successivo periodo che impone di calcolare gli interessi esclusivamente sulla sorte capitale. Lâefficacia del divieto di anatocismo sancito allâart. 120 t.u.b. non è subordinata allâapprovazione della deliberazione del CICR.
Divieto di anatocismo â compatibilità diritto comunitario â diritto di stabilimento â libera prestazione dei servizi (art. 120 t.u.b., art. 267 TFUE)
Il divieto di anatocismo sancito allâart. 120 t.u.b. non è contrario ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto la materia non è armonizzata a livello comunitario e può essere autonomamente regolata dagli Stati Membri.
Azioni inibitorie collettive â Giusti motivi dâurgenza â effettività della tutela (art. 140 cod. cons.)
I giusti motivi dâurgenza cui fa riferimento lâart. 140, ottavo comma, cod. cons., devono essere individuati, alla luce del principio di effettività della tutela inibitoria collettiva, nellâesigenza di prevenire il diffondersi di danni presso un numero indeterminato di consumatori i quali, in mancanza di tutela collettiva, potrebbero rinunciare a chiederne il ristoro, ritenendo antieconomici i costi dellâazione individuale.
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