Mediazione civile e diritti indisponibili
Pubblicato il 07/09/15 09:09 [Doc.724]
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Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015 (Est. G. Buffone)

MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE – ESPUNZIONE DELL’ISTITUTO DAL DLGS 28 DEL 2010 AD OPERA DEL DL 69 DEL 2013 – PERSISTENTE DEL POTERE IN CAPO AL GIUDICE - SUSSISTE

La nuova formulazione normativa dell’art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010 non è incompatibile con un generale potere del giudice (art. 175 c.p.c.) di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l’espunzione dell’istituto della cd. mediazione demandata dal giudice (a seguito del d.l. 69 del 2013), pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell’ambito dei normali poteri di governance giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «invito a coltivare trattative». Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell’attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria.

MEDIAZIONE CIVILE DEMANDATA DAL GIUDICE – ESPERIBILITÀ IN PROCESSI AVENTI AD OGGETTO DIRITTI INDISPONIBILI – POSSIBILITÀ – SUSSISTE - CONDIZIONI

La presenza del «diritto indisponibile» nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili. E, in genere, a fronte di una azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale della parte che (anche solo) indirettamente mira al soddisfacimento di situazione giuridiche soggettive negoziabili. In un habitat processuale in cui convivano pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili. L’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in generale: infatti, la composizione del conflitto “spegne” l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti (negozi processuali. Si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili).

Massime a cura di Giuseppe Buffone


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