Non sussiste alcuno spazio del tribunale per sindacare la fattibilità economica del concordato, e ciò anche in ipotesi di opposizione allâomologa âqualificataâ ex art. 180 quarto comma l. fall.
Pubblicato il 06/10/15 08:57 [Doc.744]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Rimini â 10 settembre 2015 - pres. dr. Rossino â rel. Dr. Bernardi
Segnalazione dellâavv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it
Concordato preventivo â Giudizio di omologazione â Fattibilità economica della proposta â Sindacato da parte del Tribunale â Inammissibilità â Capacità di adempimento del terzo in favore della società concordataria â Giudizio probabilistico spettante esclusivamente al ceto creditorio
Anche in presenza di opposizione allâomologazione, non sussiste alcuno spazio del tribunale per sindacare la fattibilità economica del concordato, al pari di quanto avviene nelle fasi dellâammissione e della revoca, e ciò anche in ipotesi di opposizione âqualificataâ ex art. 180 quarto comma l. fall. (cfr. Cass. 2014/15345).
Attiene al giudizio di fattibilità economica della proposta demandato esclusivamente al ceto creditorio la valutazione della capacità di adempimento del terzo in favore della società concordataria, ove i creditori siano stati edotti con la relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale, per cui deve ritenersi che non sia nei poteri dellâorgano giurisdizionale quello di sovrapporre e superare lâinformata valutazione dei creditori.
Concordato preventivo â Opposizione allâomologazione â Termine per la costituzione previsto dallâart. 180 secondo comma l. fall. â Natura ordinaria e non perentoria - Sussistenza
Non è tardiva lâopposizione allâomologazione del concordato preventivo proposta mediante deposito della relativa memoria due giorni prima dellâudienza di omologa, considerata la natura non perentoria del termine di almeno dieci giorni previsto dallâart. 180 secondo comma l. fall. (Cass. n. 18987/2011).
Concordato preventivo â Giudizio di omologazione â Opposizione âqualificataâ allâomologa - Convenienza della proposta â Sindacato da parte del Tribunale â AmmissibilitÃ
Nel giudizio di omologazione, in ipotesi di opposizione âqualificataâ dei creditori, non è escluso il sindacato del Tribunale in ordine alla convenienza della proposta di concordato preventivo, a condizione che sussistano i presupposti previsti dal novellato art. 180 quarto comma l. fall. per cui - in presenza di opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, ove i creditori dissenzienti rappresentino il venti per cento dei crediti ammessi al voto - lâomologa può essere accordata qualora il Tribunale ritenga che âil credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabiliâ.
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