Tribunale di Padova: indicazione dei termini sospesi nei fallimenti e revoca degli esperimenti d'asta
Pubblicato il 17/04/20 08:44 [Doc.7489]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Luciano Berzè

TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
PROCEDURE CONCORSUALI
I Giudici delegati,
visto l'art. 36 del d.l. 23/2020,
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 09/04/2020.0000755.U,
viste le precedenti circolari del 23 e 30 marzo 2020,

DISPONGONO
ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:
sono sospesi dal 2 marzo 2020 sino al 11.5.2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in particolare:
- Il termine di fissazione dell'udienza di cui all'art. 15, comma 3, l.fall.;
- il termine di sette giorni di cui all'art. 15, comma 4 l.fall.;
- il termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo di cui all'art. 16 comma 2 n. 5;
- il termine per il reclamo di cui all'art. 18 comma 1 l.fall.
- il termine entro il quale il giudice delegato provvede sui reclami a norma dell'art. 25, comma 1 n. 5 l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 26;
- il termine per il deposito delle relazioni di cui all'art. 33, primo comma, l.fall;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 36 l.fall.;
- il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di cui all'art. 93 l.fall.;
- il termine per il deposito dello stato passivo di cui all'art. 95, comma 2, l.fall.;
- il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 96, comma 2 n. 3 l.fall.;
- i termini del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all'art. 99 l.fall.;
- il termine per il deposito delle domande di insinuazione tardive ed ultratardive di cui all'art. 101 l.fall.;
- il termine per il deposito del programma di liquidazione di cui all'art. 104 ter l.fall.;
- il termine per la presentazione dei riparti parziali di cui all'art. 110, comma 1, l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 110, comma 3 l.fall..
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1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30 giugno 2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";
2) I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
5) Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 30 giugno 2020;
6) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione;
7) sono sospesi fino al 11 maggio 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.
I Curatori sono autorizzati al deposito 'cartaceo' presso la Cancelleria della relazione ex art. 33 l.f..
Si dia comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali.

Padova, 16.4.2020
I Giudici delegati
Giovanni Giuseppe Amenduni
Maria Antonia Maiolino
Manuela Elburgo
Micol Sabino


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