La Regione non può legiferare in materia di donazione degli organi e tessuti
Pubblicato il 12/10/15 22:18 [Doc.751]
di Redazione IL CASO.it
Corte Cost., sentenza 9 ottobre 2015 n. 195 (Pres. Criscuolo, est. Cartabia)
SANITÃ PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA - NORME IN TEMA DI DONAZIONE DEGLI ORGANI E TESSUTI - DISCIPLINA DEI COMPITI DEGLI UFFICIALI DELL'ANAGRAFE AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI VOLONTÃ FINALIZZATE ALLA DONAZIONE DI ORGANI DOPO LA MORTE E DELLA RELATIVA TRASMISSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI â INCOSTITUZIONALITÃ â SUSSISTE
La Legge reg. Calabria n. 27 del 2014, prevedendo la competenza dellâufficiale dellâanagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» (art. 117, secondo comma, lettera i, Cost.) e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.). Ne consegue la incostituzionalità (La Corte dichiara lâillegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 - Norme in tema di donazione degli organi e tessuti).
A cura di Giuseppe Buffone
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