La violazione del termine assegnato al professionista delegato non incide sulla validità dello svolgimento delle operazioni di vendita
Pubblicato il 18/10/15 08:03 [Doc.754]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Padova, 9 ottobre 2015. Giudice Maria Antonia Maiolino.

Processo di esecuzione - Espropriazione immobiliare - Delega delle operazioni di vendita - Termine assegnato al professionista delegato - Violazione - Conseguenze

Il termine di cui all'articolo 591-bis c.p.c., assegnato dal giudice dell'esecuzione al professionista per lo svolgimento delle operazioni delegate, non incide sulla validità della delega, per cui l'attività del professionista compiuta oltre detto termine non invalida l'attività compiuta; la violazione di detto termine può però avere rilievo al fine di valutare la diligenza del professionista delegato al pari di quanto avviene con riferimento al termine di cui all'articolo 195 c.p.c. assegnato al consulente tecnico d'ufficio per la consegna dell'elaborato e la cui violazione comporta conseguenze in termini di liquidazione del compenso.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)


n. 461/2009 r.g.
Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede,
rilevato che l’esecutata ha presentato reclamo ex art. 591ter c.p.c., evidenziando che il Notaio Delegato avrebbe operato anche oltre la scadenza del termine della delega che gli era stata attribuita dal GE, con conseguente invalidità dell’attività compiuta successivamente a detta data (in particolare la pubblicazione del bando di vendita);
rilevato che l’art. 591bis c.p.c. stabilisce che, conferendo la delega, il GE debba stabilire “il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate”;
rilevato ancora che il provvedimento di delega con cui è stato nominato il Notaio Saglietti stabiliva che “tutte le operazioni dovranno essere compiute entro due anni dalla comunicazione” del provvedimento (termine successivamente prorogato);
ritenuto peraltro che il termine previsto dall’art. 591bis c.p.c. ed assegnato in sede di nomina del delegato non sia un termine la cui scadenza fa venir meno il potere di operare del delegato, ma rilevi al solo fine di valutare la diligenza del professionista delegato;
ritenuto infatti che la fattispecie sia analoga a quanto avviene in sede di conferimento di incarico peritale, ove l’art. 195 c.p.c. prevede che venga assegnato al ctu un termine per il deposito della perizia: la violazione di detto termine comporta conseguenze in termini di liquidazione del compenso, ma non l’invalidità dell’attività peritale compiuta; analogamente nella fattispecie in esame la violazione del termine entro cui devono essere concluse le operazioni delegate potrà incidere sulla valutazione – come anticipato – della diligenza del professionista, ma non ha alcuna incidenza sulla validità dell’attività compiuta non configurando un termine di “validità” della delega;
ritenuto che la ricostruzione esposta trovi conferma nel fatto che l’art. 179quater, terzo comma, disp. att. c.p.c. prevede che il “mancato rispetto del termine” giustifichi la revoca della delega: ma se, una volta scaduto il termine, la delega può essere revocata, ciò significa necessariamente che non è automaticamente scaduta per effetto della scadenza del termine, quindi il delegato non ha in quel momento perduto i poteri conferiti dal GE col provvedimento di delega: perderà detti poteri esclusivamente se il GE intervenga revocando la delega;
tutto ciò premesso
PQM
Rigetta il reclamo.
Si comunichi.
Padova, 09/10/2015
Il Giudice
Maria Antonia Maiolino


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