Proroga di sei mesi dei termini di adempimento delle Procedure omologate
Pubblicato il 08/06/20 08:47 [Doc.7682]
di Redazione IL CASO.it


Omissis

Art. 9.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

omissis

(LEGGE 5 giugno 2020, n. 40
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060) (GU n.143 del 6-6-2020) Vigente al: 7-6-2020)


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