Patrocinio a spese dello Stato: diversità tra civile e penale sono ragionevoli
Pubblicato il 21/11/15 09:01 [Doc.799]
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Corte Cost., sentenza 19 novembre 2015 n. 237 (Pres. Criscuolo, est. Grossi)
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO - LIMITE REDDITUALE - INCREMENTO DEL LIMITE REDDITUALE NEL CASO DI CONIUGI E FAMILIARI CONVIVENTI - APPLICABILITÀ SOLTANTO AL PROCESSO PENALE (artt, 76, 92 d.lgs. 113 del 2002)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel processo civile e amministrativo, non consentono che il limite di reddito per essere ammessi al beneficio venga elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.


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