Patrocinio a spese dello Stato: legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore
Pubblicato il 17/09/20 00:00 [Doc.8074]
di Redazione IL CASO.it


In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.


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