Inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore
Pubblicato il 29/10/20 09:03 [Doc.8245]
di Redazione IL CASO.it


DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137.

omissis

ART. 4. (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

Ê inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il testo integrae del D.L. 137/2020: https://news.ilcaso.it/libreriaFile/bd977-28.10.2020-gu-269.2020-dl-ristori.pdf


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