TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I n. 441 del 12 ottobre 2015 - La gestione dell'amianto rispetto al principio europeo "chi inquina paga"
Pubblicato il 18/12/15 10:12 [Doc.827]
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La sentenza in esame è rilevante in quanto affronta uno specifico caso nel quale è limitata l’applicazione del principio europeo “chi inquina paga” a fronte della messa in pericolo della pubblica incolumità per una possibile propagazione di fibre di amianto.
Come ben sottolinea la Corte, in questo particolare caso, non è importante sapere chi ha procurato il danno o chi si è procurato in origine il materiale contenente amianto, infatti, è di assoluto interesse solo conoscere chi è il detentore del materiale al momento in cui questo si rilevi pericoloso per la salute delle persone. È, dunque, responsabilità del gestore dell’immobile eseguire una messa in sicurezza dell’area ed un’eventuale bonifica a proprie spese, in quanto la necessità di un intervento tempestivo è dettato dalla pericolosità della materia trattata e dalla sua veloce propagazione, che richiede un’azione immediata atta a neutralizzare possibili aggravi.
Risulta quindi lecita l’ordinanza dell’Autorità pubblica che intimava il Curatore ad eseguire tali azioni a causa di un rischio sanitario in corso, come disposto dalla specifica legge sull'amianto 257/1992 e il Dm 6 settembre 1994 (regolamento attuativo degli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, della legge).
Considerata l'importanza che assumono la "velocità di diffusione" e il "pericolo di lesione della pubblica incolumità" per determinare gli obblighi e le procedure da svolgere nell'ambito della legge 257/1992 e dei seguenti decreti attuativi, possiamo anche rilevare come sia affrontata con un atteggiamento estremamente diverso una fattispecie in cui ricorrano i medesimi elementi ma sia assente la presenza di amianto. Nel caso in cui un proprietario/gestore di un fondo rilevi una contaminazione attiva, a lui non imputabile, che per le caratteristiche dell’inquinamento e per quelle del territorio in cui è stato rilevato ha una velocità di diffusione apprezzabile tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità, questo non è tenuto a svolgere alcun tipo di attività di messa in sicurezza o bonifica a proprie spese. Il Testo Unico dell’Ambiente D.lgs 152/2006 prescrive, infatti, all’art. 245 per il gestore/proprietario incolpevole solo l’obbligo/dovere di svolgere, secondo le procedure all’art. 242, adeguate misure di prevenzione. Queste ultime sono definite all’art. 240 lettera i come le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia. A differenza della messa in sicurezza d’emergenza, di cui alla lettera m del medesimo articolo, che contempla un’attività di “intervento” e quindi l’assunzione di una condotta ben più concreta, le misure di prevenzione sono delle “iniziative” che realizzano un primo preliminare intervento contro l’evento lesivo, come impedire l’avvicinarsi di persone al luogo della scoperta, avvertire la protezione civile e altri corpi di tutela della pubblica incolumità, oltre l’autorità pubblica preposta ex art. 242, o fare in modo di agevolare l’intervento di messa in sicurezza dell’area.
Ecco che dunque si può apprezzare la sostanziale differenza che intercorre tra una contaminazione da amianto e una da un altro diverso agente inquinante, che seppur accomunate da elementi di pericolo per l’incolumità pubblica e velocità di propagazione, sono affrontate con un diverso approccio in considerazione della specifica normativa sull’amianto.

Dott. Edoardo Giusti


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