Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati e requisiti per la certificazione
Pubblicato il 18/12/15 11:10 [Doc.828]
di Redazione IL CASO.it


Corte Giustizia Unione Europea, 17 dicembre 2015.

Rinvio pregiudiziale â€" Cooperazione giudiziaria in materia civile â€" Regolamento (CE) n. 805/2004 â€" Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati â€" Requisiti per la certificazione â€" Diritti del debitore â€" Riesame della decisione

L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, letto alla luce dell’articolo 288 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non comporta un obbligo per gli Stati membri di prevedere nel diritto interno una procedura di riesame quale quella di cui al suddetto articolo 19.

L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che, per poter certificare come titolo esecutivo europeo una decisione pronunciata in contumacia, il giudice investito di una tale domanda deve assicurarsi che il suo diritto nazionale consenta, effettivamente e senza eccezioni, un riesame completo, in fatto e in diritto, di una tale decisione nelle due ipotesi previste da tale disposizione e che esso consenta di prorogare i termini per proporre un ricorso avverso una decisione relativa a un credito non contestato, non solo unicamente in caso di forza maggiore, ma altresì qualora altre circostanze straordinarie, per ragioni non imputabili al debitore, non abbiano dato a quest’ultimo la possibilità di contestare il credito in questione.

L’articolo 6 del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo, che può essere chiesta in qualunque momento, deve essere riservata al giudice.


© Riproduzione Riservata