L'incompatibilità del giudice delegato a decidere l'opposizione allo stato passivo non è causa di nullità della sentenza
Pubblicato il 19/12/15 09:27 [Doc.830]
di Redazione IL CASO.it


cassazione civile, 4 dicembre 2015, n. 24718

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio - Nullità della sentenza - Esclusione - Onere di tempestiva ricusazione

Il giudice incardinato presso il tribunale (giudice naturale) ha piena potestas iudicandi anche nei giudizi di opposizione al passivo del fallimento, ancorché svolga parallelamente funzione di giudice delegato. Ne consegue che la norma di cui all'articolo 99, comma 10, legge fall. si traduce soltanto in un obbligo di astensione, la cui violazione comporta un onere di tempestiva ricusazione ex articolo 51 n. 4 c.p.c. e la sua violazione non è, pertanto, a causa di nullità della sentenza.


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