La legge della Regione Veneto sul "controllo di vicinato" viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ed è pertanto incostituzionale.
Pubblicato il 16/11/20 08:35 [Doc.8320]
di Redazione IL CASO.it


Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 12 novembre 2020

La legge della Regione Veneto sul "controllo di vicinato" viola la competenza
esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ed è pertanto
incostituzionale.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 236 (redattore Francesco
Viganò), depositata oggi.
La legge regionale n. 34 del 2019, annullata dalla Consulta, si proponeva l'obiettivo
di promuovere e regolare il cosiddetto "controllo di vicinato", sostenendone in vario modo
le attività e istituendo una banca dati per il monitoraggio dei suoi risultati.
La Corte ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, spetta soltanto allo
Stato legiferare in materia di "sicurezza primaria", che consiste nell'attività di prevenzione
e repressione dei reati, primariamente affidata alle forze di polizia. Alle Regioni è invece
consentito prevedere interventi a sostegno della cosiddetta "sicurezza secondaria", in
particolare mediante azioni volte a rafforzare nel contesto sociale una cultura della legalità,
nonché a rimuovere le condizioni nelle quali possono svilupparsi fenomeni di criminalità.
La legge regionale esaminata dalla Corte disciplinava forme di controllo del territorio
da parte dei cittadini in chiave di ausilio alle forze di polizia rispetto ai loro compiti di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto incideva inevitabilmente sulla
"sicurezza primaria", riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa dello Stato.
La Corte ha tuttavia precisato che nulla vieta alla legge statale di disciplinare
direttamente il fenomeno del "controllo di vicinato", già oggetto, del resto, di numerosi
protocolli di intesa tra prefetture e comuni, in varie di parti del territorio nazionale. E ciò
nell'ottica - riconducibile al principio di "sussidiarietà orizzontale" sancito dall'articolo
118 della Costituzione - di partecipazione attiva e responsabilizzazione dei cittadini
rispetto all'obiettivo di una più efficace prevenzione dei reati, attuata attraverso
l'organizzazione di attività di supporto alle attività istituzionali delle forze di polizia.
Roma, 12 novembre 2020
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698376

Qui la sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:236


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