Ammissione al passivo di crediti derivanti da strumenti finanziari partecipativi
Pubblicato il 20/11/20 08:43 [Doc.8348]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Luca Bertozzi.

Nel procedimento di opposizione a stato passivo, benché i limiti della cognizione del tribunale siano circoscritti al devolutum, ciò non toglie che possa ritenersi consentita la modificazione della domanda laddove essa non comporti alcuna variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non importi elementi nuovi che immutino il fatto costitutivo del diritto vantato.

L'invio di un'intimazione di pagamento per l'intero credito non costituisce un'implicita rinuncia da parte della curatela a opporlo in seguito in compensazione con il controcredito vantato dal debitore se in precedenza la curatela ha manifestato in maniera espressa la propria intenzione di avvalersi della compensazione.

I crediti derivanti da strumenti finanziari partecipativi sono ammessi al passivo per il loro valore nominale a norma dell'art. 58 l.f. soltanto nell'ipotesi in cui lo statuto o la deliberazione di emissione dei suddetti strumenti finanziari preveda in maniera espressa il diritto alla loro restituzione. La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi, che hanno natura ibrida tra azioni e obbligazioni, trova fonte esclusiva nello statuto e/o nel regolamento di emissione, non valendo per essi le normali regole contrattuali, di talché la legge fallimentare deve essere coordinata con quanto disposto dall'art. 2346 c.c.


© Riproduzione Riservata