Fideiussione omnibus e diritto antitrust. Effetti della riproduzione, nel testo del contratto, dello schema negoziale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana.
Pubblicato il 26/11/20 06:18 [Doc.8364]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Laura Cagnin.

I contratti di fideiussione omnibus conclusi dalla banca sono parzialmente nulli quando contengano clausole riproduttive delle condizioni generali ex artt. 2, 6 e 8, racchiuse nello schema negoziale predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e censurate dalla Banca d'Italia in relazione all'art. 2, l. n. 287/1990 (c.d. legge antitrust).

La clausola di deroga al termine ex art. 1957 cc, che sia identica alla condizione generale ex art. 6 dello schema, è nulla per illiceità dell'oggetto.

La nullità comporta l'estinzione della fideiussione qualora il creditore non abbia agito giudizialmente contro il debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 cc.


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