Il curatore che subentra nell'azione revocatoria promossa dal creditore beneficia del regime probatorio più favorevole in ordine all’eventus damni
Pubblicato il 02/01/16 09:00 [Doc.841]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Rovigo, 22 dicembre 2015

Segnalazione del Dott. Mauro Martinelli

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria del curatore - Subentro nell'azione promossa dal creditore prima del fallimento - Onere della prova

Nell'ipotesi in cui il curatore fallimentare, anziché promuovere autonomamente l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., scelga di subentrare in quella promossa dal creditore prima del fallimento, egli sarà vincolato alle preclusioni eventualmente maturate, ma potrà beneficiare della posizione processuale del creditore e del regime probatorio più favorevole e non sarà, quindi tenuto, ai fini della dimostrazione dell’eventus damni (a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito) a provare anche che il credito dei creditori ammessi o di alcuni di loro era già sorto al momento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto pregiudizievole.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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