Anatocismo: il nuovo art. 120 T.U.B. non si applica in attesa dell’adozione della delibera CICR
Pubblicato il 03/01/16 09:55 [Doc.845]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bologna, 9 dicembre 2015.

Segnalazione di Antonio De Simone, Avvocato del Foro di Napoli

Anatocismo – Nuovo art. 120 T.U.B. – Necessità delibera CICR di attuazione – Divieto non operativo in mancanza delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi – Applicazione uniforme – Regole precise per tutti

In materia di anatocismo bancario, deve ritenersi conforme al disposto di legge il contegno dell’istituto che abbia conservato – a seguito della riforma dell’art. 120 T.U.B. – La previsione di clausole anatocistiche nei propri moduli contrattuali e fogli informativi.

La formulazione (pacificamente infelice) della nuova disposizione, che rimanda ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi, deve far ritenere il divieto di anatocismo non immediatamente operativo, imponendolo sia il disposto di cui all'art. 161, 5° comma, TUB che ragioni di uniforme applicazione della normativa secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti).

Autore massima: Antonio De Simone


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