È soggetta all'IVA la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai suoi membri
Pubblicato il 23/12/20 00:00 [Doc.8480]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 166/20
Lussemburgo, 17 dicembre 2020
Sentenza nella causa C-449/19 WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen

È soggetta all'IVA la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai suoi membri

Infatti, tale attività economica non rientra nell'esenzione, prevista dalla direttiva IVA, per l'affitto e la locazione di beni immobili

La WEG Tevesstraße, un'associazione di proprietari di alloggi e di porzioni di immobili, composta da una società a responsabilità limitata, da una pubblica autorità e da un comune, gestisce, sul terreno appartenente ai suoi membri, un impianto di cogenerazione. L'energia elettrica prodotta viene fornita dalla WEG Tevestraße a una società di distribuzione di energia, mentre il calore prodotto viene fornito ai suoi membri.
Per quanto riguarda la fornitura di calore, il Finanzamt Villingen-Schwenningen (ufficio delle imposte di Villingen-Schwenningen, Germania) ha negato1 la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte nell'ambito dell'acquisizione e dello sfruttamento dell'impianto di cogenerazione, con la motivazione che la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari ai suoi membri, conformemente alla legge tedesca relativa all'imposta sul fatturato, è un'operazione esente dall'IVA.
Il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Land Baden?Württemberg, Germania), adito dalla WEG Tevesstraße, ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione se la direttiva IVA2 osti ad una normativa nazionale che esenta dall'IVA la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai suoi membri.
Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde in senso affermativo.
La Corte precisa, anzitutto, che la direttiva IVA trova applicazione nel caso di specie e che la fornitura di calore di cui trattasi costituisce una cessione di beni, in linea di principio soggetta all'IVA.
A tal riguardo, la Corte rileva segnatamente che la fornitura di calore da parte della WEG Tevesstraße costituisce un'attività economica. Infatti, da un lato, risulta che i suoi membri le versino un corrispettivo in base al proprio consumo individuale e, dall'altro, è indifferente che tale attività miri o meno a generare profitti e, supponendo che si tratti di funzioni conferite dalla normativa nazionale, una circostanza del genere è, di per sé, irrilevante ai fini della qualificazione come attività economica.
La Corte constata poi che la disposizione della direttiva IVA secondo cui gli Stati membri esentano dall'IVA «l'affitto e la locazione di beni immobili» non consente di esentare dall'IVA la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari ai suoi membri, come invece previsto dalla legge tedesca relativa all'imposta sul fatturato.
Infatti, l'esenzione prevista dalla direttiva IVA trova spiegazione nel fatto che la locazione di beni immobili, pur essendo un'attività economica, costituisce di norma un'attività relativamente passiva, che non produce un valore aggiunto significativo.
Orbene, procedendo alla fornitura di calore, la WEG Tevesstraße effettua una semplice vendita di un bene materiale che è il risultato dello sfruttamento di un altro bene materiale, certamente immobile, senza per questo attribuire agli acquirenti del calore, ossia ai suoi membri, il diritto di occupare un bene immobile, nella fattispecie l'impianto di cogenerazione, e di escludere qualsiasi altro soggetto dal godimento di un tal diritto.
La Corte aggiunge altresì che l'esenzione dall'IVA della fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari ai suoi membri, quale prevista dalla legge tedesca relativa all'imposta sul fatturato, non può essere giustificata da una dichiarazione del Consiglio e della Commissione inserita nel verbale di una sessione del Consiglio del 1977 3 , secondo cui gli Stati membri potrebbero prevedere tale esenzione. Infatti, né la direttiva che ha preceduto l'attuale direttiva IVA né quest'ultima contengono il minimo indizio che la predetta dichiarazione vi abbia trovato riscontro.


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