Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e 2043 c.c. del curatore fallimentare, responsabilità solidale degli amministratori, dei sindaci e dell'attestatore del piano ex art. 182-bis l.f.
Pubblicato il 10/01/16 17:08 [Doc.856]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa - 19.5.2015 - Presidente Farini - Estensore Boccuni
Segnalazione dellâAvv. Alberto Rinaldi di Verona
Fallimento - Società per azioni â Azione di responsabilità - Stato di insolvenza â Prosecuzione dellâattività â Aggravamento del dissesto - Responsabilità solidale degli amministratori, dei sindaci e dellâattestatore degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. - Procedimento per sequestro conservativo
Fallimento - Società per azioni â Azione di responsabilità - Onere del curatore di allegazione - Indicazione dei singoli atti gestori e rilevanti
Fallimento - Società per azioni â Azione di responsabilità - Valutazione equitativa del danno in sede cautelare
Sussiste la responsabilità ex art. 146 legge fall. e 2043 c.c., in relazione allâart. 217, comma 1, n. 4, legge fall., degli amministratori, con il concorso di responsabilità dellâattestatore degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., e dei sindaci per difetto di vigilanza, nella omessa presentazione dellâistanza di fallimento dell'impresa già in crisi, come imposto dall'art. 217 legge fall., comma 1, n. 4, c.c., così essendo stato il fallimento medesimo ritardato proprio dalla presentazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Il pregiudizio di cui il fallimento può lamentare la sussistenza nell'ipotesi dellâazione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, non può consistere nella differenza dei netti patrimoniali, essendo il fallimento onerato di allegare le attività gestorie che hanno determinato un maggiore indebitamento per la società , attività che non sarebbero state svolte ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, così consolidandosi il patrimonio sociale e la relativa esposizione debitoria.
In sede cautelare nellâambito di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, il danno può determinarsi in via equitativa nei debiti assunti dalla società che non sarebbero stati contratti ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, ovvero nella decorrenza degli interessi maturati per debiti pregressi che con la dichiarazione di fallimento sarebbero stati evitati.
Massime a cura di Alberto Rinaldi
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