Concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 L.F., dichiarazione di urgenza del procedimento ex art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, comunicazione al debitore del provvedimento
Pubblicato il 10/01/16 17:09 [Doc.857]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Massa 9 ottobre 2015. Presidente Est. Giampaolo Fabbrizzi
Segnalazione Paolo Martini â Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara.
Concordato Preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 L.F. â Sospensione feriale dei termini ex art. 1 L. n. 742/1969 - Decreto di dichiarazione di urgenza del procedimento ex art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 â Comunicazione al debitore â insussistenza â Onere di conoscenza del provvedimento mediante consultazione del fascicolo processuale - sussistenza
La normativa generale del codice di rito (cfr. art. 136 c.p.c.) non prevede alcuna comunicazione del provvedimento emesso sotto forma di decreto, essendo affidata alle singole disposizioni di legge lâeventualità che sia portato a conoscenza dellâinteressato o tramite comunicazione con biglietto di cancelleria, ovvero tramite notificazione nelle forme di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.. Sulla scorta di tale premessa, non vi è nessun obbligo, in capo alla cancelleria fallimentare, di comunicare al debitore il decreto con il quale, ai sensi e per gli effetti dellâart. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, è dichiarata lâurgenza del procedimento attivato a seguito di domanda di concordato con riserva ex art. 161 comma 6 legge fall. Ne consegue che il debitore è onerato della consultazione del fascicolo di ufficio - avendone pieno diritto in ragione dellâart. 76 disp. att. c.p.c. - onde essere adeguatamente edotto del provvedimento predetto ed evitare di incorrere, causa il venire meno della sospensione feriale dei termini ex art. 1 L. n. 742 del 7 ottobre 1969, nellâinfruttuosa decorrenza del termine concesso per il deposito del piano e della proposta di concordato.
Autore massima: Avv. Paolo Martini
© Riproduzione Riservata