Falcidia Iva nel concordato preventivo: le conclusioni dell'Avvocato Generale presso la CGUE
Pubblicato il 15/01/16 09:23 [Doc.865]
di Redazione IL CASO.it


sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia)
(Degano Trasporti S.a.s. di Ferrucio Degano & C. in liquidazione)

segnalazione del Dott. Giovanni Costa, Dottore commercialista in Cremona

Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Imprenditore in difficoltà finanziaria – Concordato preventivo – Pagamento parziale di un debito IVA allo Stato membro – Principio di leale cooperazione

Né l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, né la direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ostano a norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, qualora tali norme debbano essere interpretate nel senso di consentire ad un’impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il pagamento integrale dei crediti IVA dello Stato, a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato dal giudice.


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