Acquisizione alla nascita del cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori: la Corte solleva innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale
Pubblicato il 15/02/21 08:16 [Doc.8667]
di Corte Costituzionale


La Corte costituzionale solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.


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