à ammissibile il concordato di gruppo tra imprese aventi sede nel circondario dello stesso tribunale e con distinzione delle singole masse
Pubblicato il 23/01/16 10:07 [Doc.874]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Teramo 5 gennaio 2016
segnalazione dell'Avvocato Massimiliano Ratti
Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Distinzione delle singole masse - Partecipazione di imprese con sede nel circondario dello stesso tribunale - Ammissibilità - Fattispecie - Conferimento delle aziende in società in accomandita semplice
La problematica in ordine all'ammissibilità del concordato di gruppo deve ritenersi limitata agli aspetti procedurali, con particolare riferimento alla conformazione del voto in sede di adunanza dei creditori ed alla competenza territoriale del tribunale; deve, pertanto, ritenersi ammissibile il concordato di un gruppo di imprese dove vengano tenute distinte le attività e le passività di ogni singola impresa del gruppo, così da consentire ad ogni creditore di verificare la propria posizione creditoria e l'impatto della proposta sul soddisfacimento della stessa, e dove le società proponenti abbiano tutte sede nel circondario dello stesso tribunale e risultino altresì in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, legge fall.
Nel caso di specie, le società proponenti il concordato hanno conferito le proprie aziende in una società in accomandita semplice costituita allo scopo di presentare un ricorso per concordato preventivo con conservazione e continuità dell'attività delle singole imprese; la costituzione di detta società è stata sottoposta alla condizione risolutiva della mancata definitiva omologazione del concordato e l'atto di conferimento di ogni azienda prevede espressamente il mantenimento dell'autonomia organizzativa e contabile di ciascuna di esse nonché l'acquisizione della partecipazione nella conferitaria.
Massima cura di Franco Benassi
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