L'insinuazione al passivo che sia stata oggetto di rinuncia può essere riproposta anche da parte del cessionario del credito
Pubblicato il 24/01/16 09:00 [Doc.879]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2016.

Fallimento - Domanda di insinuazione al passivo - Rinuncia - Effetti procedimentali - Riproponibilità - Cessione del credito - Riproponibilità della domanda da parte del cessionario - Ammissibilità

Poiché la rinuncia alla insinuazione al passivo ha natura meramente procedimentale - principio, questo, ricavabile alla stregua dell'articolo 310 c.p.c. -, la domanda rinunciata è riproponibile anche da parte del cessionario del credito, il quale sarà tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (art. 56, comma 2, legge fall.) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (art. 127, ultimo comma, legge fall.), restando la cessione altrimenti opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura.

Massima a cura di Franco Benassi


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