Attività di riempimento cave dismesse, tra smaltimento rifiuti ex art. 208 D.lgs 152/06 e riqualificazione ambientale ex art. 214 D.lgs 152/06.
Pubblicato il 29/01/16 17:35 [Doc.884]
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La sentenza in esame del TAR Puglia n. 471/2014 mette in luce una particolare questione attinente al problema del riempimento delle cave dismesse con rifiuti provenienti da altri siti. Il reimpiego di queste aree può avvenire sia al semplice scopo di smaltimento rifiuti sia al fine di promuovere unâopera di recupero o di rimodellamento ambientale di una zona che ha ospitato per anni attività di tipo estrattive e che necessita di una riqualificazione. La pronuncia della Corte fa chiarezza su quale tipo di approvazione lâinteressato debba ricorrere, se ad unâautorizzazione integrata ambientale ex art. 208 o ad una procedura semplificata ex art. 214 D.lgs 152/06, considerato che lâart. 10 comma 3 del D.lgs 117 del 2008, sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, può suggerire unâapplicazione distorta e non in linea con i principi europei di reimpiego dei rifiuti.
Dalla lettura della norma si evince che âil riempimento di vuoti e delle volumetrie prodotti dallâattività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, relativo alle discariche dei rifiutiâ, oggi sostituito dallâart. 208.
A livello europeo il concetto di ârecuperoâ dei rifiuti, dedotto nella direttiva 2008/98/CE, richiama unâattività di riutilizzo degli stessi per sostituire altri materiali altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'economia generale. Ciò porta quindi ad escludere lâassoggettabilità delle attività di riempimento delle cave alla speciale autorizzazione di cui allâart. 208 prevista per le attività di discarica, quando risultino preordinate al mero ripristino ambientale e vengano condotte con i materiali previsti.
Da questâultima considerazione si rileva unâulteriore aspetto utile a delimitare il campo di applicazione dei due istituti, ossia che debba essere individuata lâattività in concreto esercitata dal richiedente, tenuto conto delle autorizzazioni e delle iscrizioni di cui risulta in possesso, per conoscere il procedimento autorizzativo da intraprendere. Infatti, qualora lâattività principale sia la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e di recupero rifiuti risulterà certamente legittima la richiesta di unâautorizzazione ex art. 208 T.U.A. Al contrario, in presenza di unâattività estrattiva che comprenda anche unâannessa attività di ripristino ambientale, spesso domandata dallâAutorità competente quale condizione di procedibilità per il rilascio del titolo, potrà dunque legittimamente essere domandata unâautorizzazione per procedura semplifica ex art 214 T.U.A. .
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