Attività di riempimento cave dismesse, tra smaltimento rifiuti ex art. 208 D.lgs 152/06 e riqualificazione ambientale ex art. 214 D.lgs 152/06.
Pubblicato il 29/01/16 17:35 [Doc.884]
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La sentenza in esame del TAR Puglia n. 471/2014 mette in luce una particolare questione attinente al problema del riempimento delle cave dismesse con rifiuti provenienti da altri siti. Il reimpiego di queste aree può avvenire sia al semplice scopo di smaltimento rifiuti sia al fine di promuovere un’opera di recupero o di rimodellamento ambientale di una zona che ha ospitato per anni attività di tipo estrattive e che necessita di una riqualificazione. La pronuncia della Corte fa chiarezza su quale tipo di approvazione l’interessato debba ricorrere, se ad un’autorizzazione integrata ambientale ex art. 208 o ad una procedura semplificata ex art. 214 D.lgs 152/06, considerato che l’art. 10 comma 3 del D.lgs 117 del 2008, sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, può suggerire un’applicazione distorta e non in linea con i principi europei di reimpiego dei rifiuti.
Dalla lettura della norma si evince che “il riempimento di vuoti e delle volumetrie prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, relativo alle discariche dei rifiuti”, oggi sostituito dall’art. 208.
A livello europeo il concetto di “recupero” dei rifiuti, dedotto nella direttiva 2008/98/CE, richiama un’attività di riutilizzo degli stessi per sostituire altri materiali altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'economia generale. Ciò porta quindi ad escludere l’assoggettabilità delle attività di riempimento delle cave alla speciale autorizzazione di cui all’art. 208 prevista per le attività di discarica, quando risultino preordinate al mero ripristino ambientale e vengano condotte con i materiali previsti.
Da quest’ultima considerazione si rileva un’ulteriore aspetto utile a delimitare il campo di applicazione dei due istituti, ossia che debba essere individuata l’attività in concreto esercitata dal richiedente, tenuto conto delle autorizzazioni e delle iscrizioni di cui risulta in possesso, per conoscere il procedimento autorizzativo da intraprendere. Infatti, qualora l’attività principale sia la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e di recupero rifiuti risulterà certamente legittima la richiesta di un’autorizzazione ex art. 208 T.U.A. Al contrario, in presenza di un’attività estrattiva che comprenda anche un’annessa attività di ripristino ambientale, spesso domandata dall’Autorità competente quale condizione di procedibilità per il rilascio del titolo, potrà dunque legittimamente essere domandata un’autorizzazione per procedura semplifica ex art 214 T.U.A. .


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