Consumatore può essere anche chi abbia svolto attività di impresa o professionale, purché il piano non riguardi obbligazioni contratte in tale veste, fatta eccezione per tributi dell'Unione Europea, Iva e ritenute
Pubblicato il 06/02/16 11:57 [Doc.892]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, Sez. I, 1 febbraio 2016.

Sovraindebitamento - Consumatore - Nozione - Obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale - Trattamento di tributi, iva e ritenute

La nozione di consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, secondo la quale deve ritenersi tale esclusivamente il debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o comunque derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità, non esclude coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa o professionale purché, al momento della presentazione del piano, non residuino obbligazioni assunte nell'esercizio di dette attività. A detta limitazione fanno eccezione i debiti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate), i quali debbono essere pagati in quanto tali.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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