In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede la notificazione della cartella di pagamento
Pubblicato il 06/04/21 09:12 [Doc.8922]
di Redazione IL CASO.it


In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilità, la notificazione al curatore o al fallito "in bonis" della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale è collegata l'emersione del tributo e che la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria è meramente strumentale all'esercizio del diritto di credito cui attiene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto difettasse l'interesse del curatore alla caducazione della cartella non notificatagli tempestivamente, stante la non incidenza di detto esito sulla domanda di ammissione al passivo).


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