Sospensione dell'efficacia del precetto per la consegna di immobili a seguito della legislazione emergenziale da coronavirus
Pubblicato il 07/04/21 08:35 [Doc.8928]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata.

Il termine di efficacia di un atto di precetto per consegna di immobile notificato nel luglio 2020 in forza di un'ordinanza di assegnazione della casa coniugale è sospeso fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'art. 103, comma 6, D.L. n. 18/2020 e ss. mod. - che sospende tutte le procedure esecutive di rilascio di immobili, anche non abitativi - non potendosi dare rilievo alla rubrica dall'art. 17 bis, D.L. n. 34/2020 che, nel prorogare la sospensione per il periodo successivo al 2 settembre 2020, fa riferimento ai soli sfratti.

Deve escludersi che il diritto alla salute giustifichi un'interpretazione estensiva dell'art. 13, comma 13, del D. L. n. 183/2020 tale che la sospensione fino al 30 giugno 2021, prevista per i soli provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze ed ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, si applichi a qualsiasi procedura esecutiva di rilascio di immobili, dovendosi tener conto anche di altri diritti fondamentali.


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