Autorizzazione a contrarre nuova finanza e mantenimento delle linee di credito autoliquidanti
Pubblicato il 07/02/16 19:48 [Doc.896]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Benevento, 4 febbraio 2016.

Segnalazione del dott. Andrea Porcaro

Autorizzazione alla nuova finanza d’urgenza e al mantenimento delle linee di credito autoliquidanti – accoglimento relativamente alla prima richiesta

La disciplina di cui al I comma dell’articolo 182-quinques si differenzia da quella di cui al III comma dello stesso articolo anche per la diversa finalità dell’autorizzazione: funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori nel primo comma; urgente e diretta ad evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda (e quindi anche nell’interesse dei creditori) nel terzo comma. La mancata fruizione dei finanziamenti comporterebbe un pregiudizio irreparabile per la società a causa della probabile interruzione delle forniture, dell’addebito certo di penali e rischi di contestazioni di inadempimento da parte delle committenze. Pertanto, si ravvisa l’opportunità di concedere la suddetta autorizzazione.
“il rilascio dell’autorizzazione richiesta [mantenimento linee di credito autoliquidanti esistenti] comporterebbe la prosecuzione dei contratti e quindi il diritto delle banche a riscuotere i crediti (maturati) per le anticipazioni fatte, antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato; tale diritto, implicito con l’autorizzazione in questione, in mancanza della stessa resta invece subordinato alle norme che disciplinano i relativi contratti tra le parti e i conseguenti riflessi che le stesse hanno per i rapporti in corso”.

Massima a cura del dott. Andrea Porcaro


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