Autorizzazione a contrarre nuova finanza e mantenimento delle linee di credito autoliquidanti
Pubblicato il 07/02/16 19:48 [Doc.896]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Benevento, 4 febbraio 2016.
Segnalazione del dott. Andrea Porcaro
Autorizzazione alla nuova finanza dâurgenza e al mantenimento delle linee di credito autoliquidanti â accoglimento relativamente alla prima richiesta
La disciplina di cui al I comma dellâarticolo 182-quinques si differenzia da quella di cui al III comma dello stesso articolo anche per la diversa finalità dellâautorizzazione: funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori nel primo comma; urgente e diretta ad evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile allâazienda (e quindi anche nellâinteresse dei creditori) nel terzo comma. La mancata fruizione dei finanziamenti comporterebbe un pregiudizio irreparabile per la società a causa della probabile interruzione delle forniture, dellâaddebito certo di penali e rischi di contestazioni di inadempimento da parte delle committenze. Pertanto, si ravvisa lâopportunità di concedere la suddetta autorizzazione.
âil rilascio dellâautorizzazione richiesta [mantenimento linee di credito autoliquidanti esistenti] comporterebbe la prosecuzione dei contratti e quindi il diritto delle banche a riscuotere i crediti (maturati) per le anticipazioni fatte, antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato; tale diritto, implicito con lâautorizzazione in questione, in mancanza della stessa resta invece subordinato alle norme che disciplinano i relativi contratti tra le parti e i conseguenti riflessi che le stesse hanno per i rapporti in corsoâ.
Massima a cura del dott. Andrea Porcaro
© Riproduzione Riservata