Protocollo con la Procura della Repubblica per i dati riguardanti i rapporti finanziari / bancari - Tribunale di Milano
Pubblicato il 16/04/21 00:00 [Doc.8976]
di Redazione IL CASO.it


In allegato il testo completo.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione che caratterizzano ormai da tempo la Procura della Repubblica, Dipartimento della Crisi d'impresa, diretto dal dottor Riccardo Targetti, e questa Sezione Seconda Civile del Tribunale di Milano, si è inserita recentemente una iniziativa tesa a facilitare il reperimento di notizie in ordine ai rapporti bancari-finanziari che facciano capo alla impresa fallita, ai suoi legali rappresentanti e/o amministratori di fatto, o vi abbiano fatto capo in passato. È noto che si tratta di uno degli obblighi di ricostruzione incombenti sul curatore più importanti perché connesso da un lato alla ricostruzione della dinamica del dissesto, della sorte dell'attivo del soggetto fallito, della capienza patrimoniale dei soggetti coinvolti nel dissesto e aventi nello stesso responsabilità anche di ristoro dei danni causati, dall'altro perché legato ad una più agevole ricostruzione in sede di verifica crediti dei rapporti e in generale del patrimonio vincolato alla soddisfazione dei creditori quale garanzia delle obbligazioni assunte dal soggetto fallito. Tale incombente di indagine ovviamente continua ad essere onere del curatore, ma ove vi siano situazioni di particolare difficoltà che caratterizzano la ricostruzione, magari anche favorite da una completa reticenza dei protagonisti, il curatore può avere un apprezzabile ausilio al proprio lavoro attraverso una richiesta di informazioni che gli consentirà, con l'individuazione dei luoghi ove i predetti rapporti bancari o finanziari venivano tenuti dai soggetti interessati, di potersi rivolgere a colpo sicuro all'istituto di credito o finanziario che intratteneva il rapporto, potendo spendere tra le sue credenziali anche la collaborazione con la procura della Repubblica nella raccolta di informazioni fondamentali per le indagini. Ovviamente proprio perché si tratta di un ausilio eccezionale sostanzialmente, frutto della sensibilità della Procura della Repubblica, che si veicola attraverso l'attività della Guardia di Finanza componente della sezione di polizia giudiziaria del primo dipartimento, essa deve essere riservata non alla generalità dei casi sottoposti al curatore ma a quelli di particolare interesse e nei quali le ricerche pur solerti del curatore non hanno potuto raggiungere un risultato concreto. In altre parole è una facoltà che deve essere utilizzata "cum grano salis" senza abusare della disponibilità necessariamente contingentata che viene offerta.


© Riproduzione Riservata