Conseguenze della inammissibilità dei motivi sul giudizio di rinvio
Pubblicato il 28/04/21 00:00 [Doc.9018]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021 (Rv. 660909 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie.

La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata dedotta l'omessa pronuncia del giudice del rinvio su pretesi vizi della sentenza di merito che erano stati già denunciati con alcuni dei motivi del ricorso che aveva condotto alla sua cassazione, ma sanzionati con una pronuncia di inammissibilità).


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