Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento
Pubblicato il 14/05/21 00:00 [Doc.9095]
di Redazione IL CASO.it


La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161 l.fall.,presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.


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