Cessione di partecipazioni e conoscenza in capo alla controllante delle minusvalenze indennizzabili
Pubblicato il 01/06/21 00:00 [Doc.9197]
di Redazione IL CASO.it


La conoscenza della minusvalenza patrimoniale, dalla quale, a seguito di contratto di cessione di partecipazioni, decorre il termine per la richiesta dell'indennizzo derivante da minusvalenze patrimoniali, non può ritenersi acquisita in capo alla società controllante solo a seguito della formale approvazione del bilancio nell'assemblea degli azionisti.

Tale consapevolezza deve infatti ritenersi acquisita dalla controllante quantomeno dalla redazione della bozza del bilancio con l'appostazione del fondo in discussione e in tale veste comunicata ad essa azionista dall'a.u. della controllata.

Né poi può dirsi che tale individuazione del termine di decorrenza della decadenza negoziale comporti la nullità ex art. 2965 c.c. della relativa clausola negoziale: tale clausola infatti appare volta ad eliminare incertezze nei rapporti di dare/avere tra le parti entro un termine -nella specie di trenta giorni- che le parti stesse hanno espressamente ritenuto ragionevole proprio ai sensi dell'art. 2965 c.c., al riguardo palesemente valutando che un lasso di 30 giorni sia adeguato per una struttura complessa ma ben organizzata.


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